Iscrizione amministratori condominiali
Sono disponibili i moduli di iscrizione per amministratori condominiali e immobiliari all’Associazione ANACI e si possono scaricare dalla presente sezione del sito e inviarli compilati, con i relativi allegati, all’indirizzo di posta elettronica
Perché iscriversi all'ANACI
L’iscrizione degli amministratori condominiali all’ANACI dà la possibilità di:
- utilizzare il logo e il timbro ANACI;
- adempiere al loro mandato coperti da una polizza assicurativa e una sanitaria;
- ricevere consulenze legali;
- partecipare a corsi di aggiornamento professionale;
- inserire il proprio nominativo e i propri recapiti sul sito ANACI Vicenza.
La quota associativa per l’anno 2019 è di euro 450,00.
I requisiti dell'amministratore di condominio
I requisiti sono contenuti nell’art. 71 bis disp. att. c.c. introdotto dalla Legge n. 220/2012 di Riforma del condominio, che così recita:
I. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
II. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
III. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
IV. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
V. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica. (1)
(1) Articolo inserito dall’art. 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220. La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013.